Pallacanestro Montecatini è lieta di annunciare l’ingaggio per la stagione 2026/27 della guardia-ala statunitense 𝗠𝗮𝗿𝗾𝘂𝗶𝘀 𝗕𝗮𝗿𝗻𝗲𝘁𝘁.
All’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme domenica sera di gala con la 72^ edizione del Gran Premio Società Terme in memoria di Vivaldo Baldi, prova di Gruppo 3 riservato ai cavalli di 3 anni sui 2.040 metri.
Con grande soddisfazione Pallacanestro Montecatini comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2026/2027 con la guardia 29enne Jordan Ra-quon Harris.
Il venerdì di trotto all’ippodromo Snai Sesana riservato ai gentlemen e in sostegno all’associazione Giuliasmile.
Lumos Pistoia Basket 2000 ssd arl comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Mario Machetti, che disputerà la stagione 2026/27 con la formazione Under19 Eccellenza biancorossa.
È partita con travolgente entusiasmo la campagna di adesione alla costituenda Fondazione Herons.
Il Montale si rinnova. Non solo la nuova proprietà, ma adesso arrivano anche il nuovo logo e le novità sul fronte dell'organigramma dirigenziale. L'obiettivo è chiaro: consolidare la presenza della società nel panorama calcistico dilettantistico e rafforzare il legame con il territorio.
Fabo Herons Montecatini saluta e ringrazia l'atleta Yannick Giombini, che era ancora legato contrattualmente al club.
I mesi estivi si confermano ricchi di appuntamenti per il Parco di Pinocchio e lo Storico Giardino Garzoni di Collodi.
Sono pubblicati i primi due episodi del podcast Il sopra e il sotto. Un viaggio nell’archeologia che viviamo.
PISTOIA - Acqubenecomune Pistoia e Valdinievole interviene dopo una sentenza del giudice di pace.
"Il giudice di pace di Pistoia, in persona di Mauro Innocenti, con sentenza n. 524 del 1.8.2023, accogliendo l'opposizione proposta da un utente della frazione Cireglio, ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo, per oltre 2.500 euro, che Publiacqua gli aveva notificato, e ha altresì condannato il gestore a rimborsare quanto in precedenza corrisposto dall'utente a tale titolo.
La causa aveva preso il via dall'opposizione presentata al giudice di pace da Luciano Innocenti, patrocinato dall'avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, al quale era stata addebitata, pur non risultando la fognatura collegata all'impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione (che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, non è dovuta, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta al sig. Innocenti, e anche a molti altri utenti, sia per la frazione Cireglio che per altre zone della città e della provincia di Pistoia, anche retroattivamente, con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi, asserendo che pur non risultando l'impianto dell'utente collegato alla fognatura e al servizio di depurazione, la relativa quota doveva comunque ritenersi dovuta, in base ai regolamenti di Publiacqua.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, Innocenti ha sostenuto invece la non addebitabilità della tariffa che era stata ingiunta, inerente la depurazione, per mancanza del relativo servizio; Publiacqua dal canto suo, chiedeva il rigetto della richiesta e che il giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Innocenti, asserendo che l'utente con la sottoscrizione del contratto di somministrazione avrebbe accettato le clausole ivi contenute, che comprendevano anche la tariffa di depurazione.
Il giudice di pace di Pistoia, pur ritenendo dovuta la tariffa per la fognatura, ha invece espressamente accolto quanto prospettato ed eccepito dall'avvocato Ponziani in ordine alla tariffa per la depurazione;
-in primo luogo che le somme non erano dovute per mancanza della controprestazione, vale a dire per mancanza del servizio di cui si chiedeva il pagamento, costituendo esse il corrispettivo di una prestazione commerciale, in sintonia con quanto sancito dalla giurisprudenza più recente sul punto ( che ha ritenuto irragionevole in tal caso l'imposizione dell'obbligo di pagamento della quota riferita a detto servizio);
-in secondo luogo, perché non era stata fornita da Publiacqua prova dell'esistenza e del relativo collegamento alla fognatura del servizio di depurazione, vale a dire del rapporto sottostante alle fatture emesse, le quali in quanto documenti di parte, unilaterali, allorchè vengano contestate, debbono essere giustificate da un adeguato supporto probatorio, in ordine alla sussistenza dei presupposti che hanno dato luogo agli addebiti in esse contenuti; e al riguardo, la documentazione prodotta dal gestore, depositata peraltro fuori termine, era da considerasi priva di qualunque valenza probatoria, in quanto formata e proveniente unilateralmente da una delle parti in causa.
Conseguentemente, il giudice di pace ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di depurazione con il decreto ingiuntivo, e ha altresì condannato il gestore al rimborso in favore dell'utente della somma da questo corrisposta fino al 2015, a titolo di depurazione, quantificata in euro 1.300.