Si è svolta ad Arezzo la Coppa Chimera di taekwondo un evento di spicco nel panorama nazionale, che richiama oltre 100 società sportive e circa 700 atleti da tutta Italia, per le forme (Poomsae) e Freestyle.
Mtvb Herons Montecatini comunica, con immensa soddisfazione, che per la quarta stagione consecutiva la denominazione del club sarà Fabo Herons Montecatini.
Estra Pistoia Basket 2000 Ssdarl comunica di aver raggiunto un accordo di durata biennale con l’ala Luca Campogrande.
All’Ippodromo Snai Sesana è stata una serata di trotto infrasettimanale valida come 4^ giornata stagionale.
Fabo Herons Montecatini comunica di avere sottoscritto un accordo per la stagione sportiva 2025-26 con l'atleta lituano Lukas Aukstikalnis, 29 anni, ala-guardia di 1,96 cm, fresco di promozione in A2 con Roseto.
Nasce in questa estate 2025 una entusiasmante sinergia tra due storiche realtà del basket della Valdinievole: Pallacanestro Montecatini e Shoemakers Basket Monsummano danno vita all'esperienza “Allenare il futuro”.
Estra Pistoia Basket 2000 Ssdarl annuncia di aver raggiunto un accordo per l’arrivo in prestito dalla Pallacanestro Reggiana per la stagione di Serie A2 2025/26 del playmaker Filippo Gallo.
Si è conclusa con la vittoria della squadra dell’Imi di Serravalle Pistoiese la prima “Circolino Cup”, riedizione del tradizionale torneo estivo di calcio a 5 che per anni il circolo aziendale Hitachi ha riservato ai dipendenti dei reparti e delle imprese dell’indotto.
Giacomo Balla è il nuovo protagonista di In visita, il progetto di Fondazione Pistoia Musei giunto alla quarta edizione.
Appuntamento venerdì 18 luglio alle 18 nel salone del Museo del Novecento e del contemporaneo di Palazzo Fabroni.
Il giudice di pace di Pistoia, Silvia Facchini, con sentenza n. 205/2021, ha accolto il ricorso presentato da un utente del servizio idrico, riconoscendo la non debenza degli importi richiesti da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, in base alla legge n.13 del 2009, con il conseguente diritto dell’utente al rimborso degli importi indebitamente corrisposti, a far data dal 2015, relativi anche a periodi precedenti.
La causa ha preso il via dal ricorso presentato da Giovanni Carangelo, abitante in zona Le Querci, assistito dall’avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello (Perugia), al quale, pur non essendo servito da nessun impianto di depurazione, era stata addebitata la quota di tariffa relativa alla depurazione (non dovuta in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che ha dichiarato la illegittimità di tale balzello, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta al sig. Carangelo, e anche a molti altri utenti, non serviti da depurazione, anche retroattivamente (con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi), asserendo che pur non essendo presente il servizio di depurazione, erano comunque stati avviati i progetti per i lavori relativi all’adeguamento del depuratore, e che pertanto la relativa quota doveva ritenersi dovuta.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, il sig. Carangelo ha sostenuto invece che il richiamo alla legge n.13/2009 era infondato, in quanto non erano stati rispettati i tempi programmati per i lavori, e in quanto Publiacqua era venuta meno ai doveri di informazione nei confronti degli utenti, imposti dalla stessa legge.
Publiacqua dal canto suo, chiedeva anche che il giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Carangelo.
Il giudice di pace di Pistoia Silvia Facchini ha però accolto quanto sostenuto dall’avv. Ponziani, con particolare riguardo al mancato rispetto della tempistica prevista per la progressione dei lavori, nonché alla “censurabile condotta di cattiva informazione dell’utente, al quale fino alla fine del 2015 era stato comunicato che non era in essere alcuna attività di progettazione, realizzazione o completamento di impianti di depurazione”, salvo poi richiedere la relativa tariffa retroattivamente per i cinque anni precedenti.
Conseguentemente, il giudice ha dichiarato non dovute tutte le somme richieste da Publiacqua a partire dalle fatture del 2015, ex legge n.13/2009, nonché quelle successive con causale “depurazione”, condannando altresì la stessa Publiacqua alla spese di giudizio.
La sentenza assume pertanto una particolare importanza, per tutti gli utenti di Publiacqua non serviti da impianti di depurazione funzionanti (che si calcola siano diverse migliaia), i quali potranno far valere nei confronti del gestore il diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte.