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OGGI E IL 25 APRILE

LA FESTA DI QUASI
TUTTI GLI ITALIANI
PODISMO

Nel giorno della festa della ‘’Liberazione’’ si e svolta nella località di Bonelle all’estrema periferia della città Pistoia la quarantottesima edizione della <<Maratonina del Partigiano>>.

BASKET

Jolly Acli Livorno – Butera Clinic Nico Basket  76-57

BASKET

Dopo lo sfortunato epilogo di gara-1, la Gioielleria Mancini torna in campo in cerca di riscatto per allungare la serie.

TIRO A SEGNO

Si è disputato nella seconda metà del mese di aprile al poligono di Lucca il terzo appuntamento regionale, valido per l’ammissione ai campionati italiani individuali e a squadre.

PODISMO

Per la Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile si terrà la 48esima edizione della Maratonina del Partigiano.

PODISMO

Organizzata dalla società ‘’I Ghibellini Massa e Cozzile’’ si è disputata in località Vangile la 38^ edizione dell’<<Ultimo Ghibellino>>.

CICLISMO

Si è svolta il 21 aprile, la "Only Girls", pedalata non competitiva su strada organizzata da Edita Pucinskaite, ex ciclista su strada lituana.

BASKET

L’Estra Pistoia Basket fallisce il primo match point per assicurarsi un posto all’interno del tabellone dei playoff.

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Domenica 28 aprile alle ore 17 presso Lo Spazio Pistoia, Giacomo Carnesecchi inaugura la mostra personale

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Si è aperta nel pomeriggio del 23 aprile nell’atrio del Palazzo comunale la mostra "Che cos’è un bambino?".

Ferragosto nella valle
quanto caldo che mi assale.

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Qui si discute su: Le sanzioni previste per la commissione dei reati

AUTORE: Lelio Cassettari
email: [protetta]

13/3/2015 - 17:04

Il sistema sanzionatorio, disciplinato dal diritto penale, sta passando un momento di crisi, dovuta proprio alla mancanza di effettività della pena. Se certezza della pena significa “previsione per un determinato reato di una sanzione che sarà inflitta a chi ha commesso quel reato e che egli la eseguirà in quantità e qualità stabiliti dal giudice”, non si può dire che nel sistema sanzionatorio attuale ci sia certezza.

Tanta incertezza è dovuta anche al giusto principio che le pene, secondo il dettato costituzionale, devono tendere alla rieducazione del condannato. Ed è’ proprio al fine di perseguire la finalità rieducativa che il sistema sanzionatorio, soprattutto nella fase esecutiva, è così flessibile

Lo scostamento tra pena in astratto e pena inflitta è dovuto sia all’esistenza dell’istituto della sospensione condizionale della pena, sia alla valutazione discrezionale che il giudice darà alle circostanze del reato, sia alla scelta del rito processuale.

Emerge la tendenza del giudice di cognizione di infliggere, attraverso un utilizzo smodato della concessione delle cd. attenuanti generiche, una pena vicina al minimo edittale: fanno eccezione a questa prassi i casi che catturano l’interesse dell’opinione pubblica ed il desiderio di punizione della società. Comunque la magistratura deve irrogare la pena nei parametri dettati dal Codice, dalla giurisprudenza, dalla più esatta possibile interpretazione delle varie norme.

La mancanza di corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita è invece dovuta al fatto che il nostro ordinamento consente che la magistratura di sorveglianza modifichi il regime esecutivo a seconda dei progressi socializzativi del soggetto: un condannato ad una pena detentiva potrà quindi scontare una parte residua di pena sotto forma di una misura alternativa, quale affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà.

Riepilogando, la commisurazione della pena inflitta per un determinato reato può variare molto da caso a caso e da soggetto a soggetto, poiché il giudice gode di un ampio potere discrezionale nel determinare la misura e la tipologia di pena da infliggere nel caso concreto. Inoltre, per l’esecuzione della sanzione, gli organi della magistratura di sorveglianza hanno sia il potere di mutare il tipo di sanzione, sia il potere di diminuirne la durata, con la conseguenza che la pena eseguita si rivela più breve di quella inflitta dal giudice.

In aggiunta, il codice di procedura penale del 1989 ha introdotto la possibilità che l’imputato sia giudicato secondo riti alternativi al giudizio ordinario, i quali sono diretti ad evitare il dibattimento (applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio abbreviato ed procedimento per decreto), oppure escludono l’udienza preliminare anticipando il dibattimento stesso, vale a dire il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato. I riti nei quali vi è rinuncia al dibattimento comportano una riduzione di pena.

Tutto ciò premesso, e ribadito il concetto di rieducazione/risocializzazione del condannato che la sanzione deve supportare, viene da chiedersi PERCHÉ poi devono essere ANCHE promossi indulti e “decreti svuota-carceri” vari, quali provvedimenti per far diminuire la popolazione carceraria, in considerazione del sovraffollamento degli istituti di pena e della cronica carenza di organico della Polizia penitenziaria. Oramai siamo arrivati alla fase di un indulto continuo, con una situazione che manifesta l'assoluta inutilità della risposta dello Stato e la vanificazione degli sforzi della magistratura e delle Forze di polizia.

Sembra il solito sistema all’italiana per risolvere gli effetti provocati dalle cause suddette, senza però riuscire ad eliminare le cause stesse! Non sarebbe più efficace e “politicamente corretto” pensare a nuove ed opportune misure alternative, ovvero, se il problema è dovuto a carenze strutturali e logistiche più che a falle nella disciplina legislativa, ampliare i carceri esistenti o costruirne di nuovi? Naturalmente occorre che ci siano le strutture adeguate all’interno del carcere, che mettano i condannati in condizioni civili e che diano loro la possibilità di lavorare, anche al solo fine di mantenersi.

Tutto ciò anche per rispetto a tutti gli onesti cittadini che osservano e rispettano le leggi e la pubblica autorità, oltre che per un segno tangibile di onestà e serietà politica ed istituzionale, perché appare innegabile che quello che viene generalmente percepito dal singolo cittadino è semplicemente che la pena minacciata il più delle volte non diviene effettiva, tanto che chi è condannato alla pena detentiva gode nei fatti di assoluta libertà.

La funzione della pena è quella di riparare, risarcire, risistemare. La pena non deve essere eccezionale, ma deve (dovrebbe) essere quella prevista dai codici e, soprattutto, deve (dovrebbe) essere tempestiva: tutto il processo deve (dovrebbe) essere celere.

Lelio Cassettari
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