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DIRITTO, LAVORO E PREVIDENZA
di Giovanni Dami
Invalidità: l'indennità di accompagnamento

17/5/2012 - 8:58

Giovanni Dami

Direttore Osservatorio Giuridico laprevidenza.it

 

Premessa

Nel linguaggio comune siamo oramai abituati a sentir pronunciare la parola invalidità: dai media, in occasione di semplici conversazioni per strada ma anche in luoghi di incontro.

La troviamo, solo per citare alcuni esempi nei bandi di partecipazione a pubblici concorsi,nelle attestazioni ISEE, nelle domande di esenzione alla partecipazione della spesa sanitaria (ticket), in occasione di sinistri stradali ed in molte altre occasioni della nostra vita quotidiana.

Si parla genericamente di invalidità e spesso siamo portati a pensare che questa parola, di così facile comprensione esaurisca il proprio significato di lì a poco.

Quando pensiamo ad una persona invalida la nostra mente ci porta spesso ad immaginare qualcuno affetto da invalidità o handicap grave, magari anziano e con gravi problemi di deambulazione.

In realtà gli effetti di questa parola non si esauriscono ed il mondo, anzi, l'universo che vi si cela dietro è sorprendentemente vasto perché coinvolge molte persone. 

 

Il significato

Per invalidità si intende una menomazione o riduzione della integrità psico-fisica o ancheriduzione della capacità lavorativa residua di un determinato soggetto.

Circostanze che possono scaturire da molteplici cause o fattori.

Il riconoscimento del grado di invalidità può essere accertato da enti diversi (Inps, Inail,Asl, ecc..) e l'avvenuto riconoscimento può dare diritto a benefici economici di tipo assistenziale, risarcitorio o per prestazione diretta erogati da enti diversi come l'Inail e l'Inps (che racchiude tra l'altro molte gestioni previdenziali come ex Inpdap, ex Ipost,Enpals, ecc..).

Le prestazioni economiche o assistenziali in precedenza richiamate sono indennità o pensioni che possono essere riconosciute in presenza di molteplici condizioni (tipo di invalidità, rilevanza reddituale propria o del coniuge, percentuale di invalidità accertata,ecc..).

Ecco quindi che il concetto generico di invalidità determina di fatto una più ampia rilevanza di fattori e realtà attinenti alla sfera socio - assistenziale, familiare, lavorativa ma sopratutto di relazione.

La mancanza di capacità di relazione causata da alcuni patologie, di per sé può essere motivo di riconoscimento del diritto a talune prestazioni economiche e/oassistenziali. 

 

L'indennità di accompagnamento

Viene erogata ai soggetti riconosciuti invalidi civili al 100% che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Queste sono le due condizioni previste dalla legge 18/80 per ottenere l'indennità, che nel 2012 ammonta a €. 492,97 mensili.

L'indennità viene riconosciuta direttamente al soggetto invalido e non ad altra persona che lo "guarda o accompagna".

Viene concessa indipendentemente dal reddito familiare,qualunque esso sia. 

Questo requisito potrebbe cambiare in un futuro prossimo se il Governo modificherà il welfare assistenziale italiano così come indicato da alcuni rumours e articoli apparsi di recente su alcuni quotidiani.

L'invalidità (in questo caso invalidità civile) può seguire regole diverse in casistiche particolari come per i malati oncologici.

Una costante giurisprudenza della Cassazione riconosce il diritto alla indennità di accompagnamento anche ai malati oncologici (che devono essere vistati per legge entro 15 o 30 giorni dalla domanda) limitatamente ai periodi in cui si effettuano cicli chemioterapici.

Ovviamente, se le condizioni cliniche risultino tali da determinare una maggiore invalidità il riconoscimento non sarà temporaneo ma bensì permanente. 

L'indennità di accompagnamento fa parte delle numerose prestazioni erogate agli invalidi civili a vario titolo (invalidi parziali, invalidi totali, ciechi, sordomuti, minori con indennità di frequenza, ecc..), si tratta di una indennità tabellare e non reversibile.

Per avere diritto alla indennità é necessario presentare una domanda ed essere sottopostiad accertamento medico dalla competente commissione invalidi.

Al termine della procedura amministrativa e medico legale sarà rilasciato o inviato il verbale con l'esito della visita. 

Può accadere che la percentuale riconosciuta sia del 100% ma senza le ulteriori diciture in precedenza richiamate (... Senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.... Oppure. ....Non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).

A questo punto é fondamentale il rapporto con il medico di famiglia o con un medico legale al fine di valutare se la decisione assunta dalla commissione é congrua rispetto alla reale gravità delle patologie in atto a carico del soggetto.

Infatti il riconoscimento del solo 100% non determina l'accoglimento della domanda.

Nel caso in cui vi siano gli estremi per impugnare la decisione, si tenga presente che, per legge, l'unico ricorso ammissibile é quello innanzi al Giudice del Lavoro (con richiesta di accertamento tecnico preventivo), a pena di decadenza entro e non oltre 6 mesi dalla datadi ricevimento del verbale.

In poche parole o si fa ricorso entro 6 mesi o si presenta una nuova domanda. 

Nella seconda ipotesi, in caso di riconoscimento della indennità, questa decorrerà dalla data di presentazione della nuova domanda.

In alcuni casi con il riconoscimento del 100% la commissione inserisce una nota circa la "rivedibilità" del caso ( es.: rivedibile a .... Mesi).

Questa condizione non modifica la decisione con la quale si riconosce il solo 100% (vi sono anche casi di rivedibilità per domande di accompagnamento accolte) ma indica soltanto che quel soggetto potrà essere richiamato ad accertamento medico in un momento successivo. Ciò non significa che i termini per il ricorso si allungano.

Se vi sono le condizioni e gli elementi di carattere medico - legale per impugnare il verbale, resta valido il termine dei 6 mesi. 

Partendo dal presupposto che ogni invalidità ha una propria valutazione specifica in relazione alle condizioni del soggetto che richiede il beneficio, nei casi più impegnativi, in presenza di determinate patologie che hanno raggiunto uno stato avanzato, il rapporto con il medico curante diventa fondamentale.

In molti casi, alcuni di questi fattori non sono adeguatamente valutati ai fini del riconoscimento della indennità.

 

Ecco alcuni esempi:

- L'impossibilità di assumere autonomamente medicinali;

- L'impossibilità di gestire autonomamente il denaro o l'utilizzo dei normali mezzi di comunicazione (telefono);

- Il disorientamento nello spazio e nel tempo, ecc....

Al contrario, tali fattori sono spesso determinanti ai fini del raggiungimento del requisito  sanitario previsto dalla legge ed in quei casi il paziente potrà essere stimolato dal medico curante ad effettuare ulteriori accertamenti anche presso la struttura sanitaria pubblica al fine di evidenziare alla Commissione competente l'esistenza di un quadro clinico che giustifichi la concessione della indennità di accompagnamento. 

 


 

Giovanni Dami è giornalista e quadro dirigente.

Fondatore e Direttore Responsabile de LaPrevidenza.it (Osservatorio Giuridico Previdenziale) online dal mese di aprile del 2004 – www.laprevidenza.it che è anche rivista telematica segnalata da molte istituzioni pubbliche (Corte di Cassazione, università di Pisa – Facoltà di giurisprudenza,ecc..), da motori di ricerca tra i quali dmoz.org - http://www.dmoz.org/search?q=laprevidenza.it (uno dei più famosi Open Directory Project presenti in rete), dall'INPS nel rapporto annuale 2004 -http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/informazione/rapporto_annuale/inps_rappannuale04.pdf –dove cita l'osservatorio come fonte normativa accreditata così come l'INAIL che da alcuni annipubblica sul sito ufficiale note e approfondimenti dei collaboratori dell'osservatorio -http://siti.inail.it/inaildocmult/2012/idm326.html

Responsabile della sezione Lavoro e Previdenza di Altalex dal 2001 al 2006. Reperisce, seleziona everifica materiale da pubblicare.

Pubblica articoli e approfondimenti a carattere giuridico.

PerAltalex, in qualità di responsabile della sezione Lavoro e Previdenza è stato relatore al convegno"La ricerca giuridica in internet" del 2001 con la relazione "La ricerca giuridica sul web in materiadi lavoro e previdenza".

Ha collaborato a partire dal 2004 e fino al 2010 con alcuni dei maggiori portali di diritto presenti inrete (studiocataldi, diritto.it, ecc...).

Molto materiale giuridico è reperibile tramite motore di ricerca.

Vari approfondimenti e citazioni su quotidiani a grande rilevanza (Il Giornale, QuotidianoNazionale, Il Tirreno, La Nazione, ecc...).

Il 16.10.2009 viene intervistato in diretta da RadioMontecarlo all'interno della rubrica Anteprima News–Approfondimenti–Le Pensioni

 

http://podcasting.radiomontecarlo.net/rmc/audio/podcastrmc-

2009-10-16-45199.mp3  (il link è accessibile dal pdf allegato)


Dal 2008 collaboratore di Milano Finanza. Per l'Osservatorio cura la sezione "La Previdenza.it" sul sito di Milano Finanza - http://www.milanofinanza.it/pensioni/tfr.asp - mediante la selezione e pubblicazione del materiale che viene ripreso dal portale web di Italia Oggi -http://www.italiaoggi.it/pensioni/tfr.asp.

All'interno di una analoga rubrica.Cura il Notiziario Giuridico edito dall'osservatorio -http://www.laprevidenza.it/attachments/news/NOTIZIARIO%204%20-2011.pdf - con l'avv. DanielaCarbone.

Cultore in materia di diritto, delle pensioni e della previdenza.LaPrevidenza.it



 
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