L’attesa è arrivata agli sgoccioli. Mercoledì 4 ottobre, ore 19.30 (diretta su Dazn), a Masnago l’Estra Pistoia Basket torna ad assaporare l’atmosfera da Lba con il posticipo della prima giornata di campionato sfidando una Openjobmetis che parte con rinnovate ambizioni dopo l’ottima stagione scorsa.
L’Atletica Pistoia dice grazie al suo presidente Remo Marchioni, non nuovo a imprese: stavolta, sull’Adriatico a Pescara, per i Campionati Europei Master 2023, Marchioni si è letteralmente superato.
Previsione rispettata, al 44° Rally Città di Pistoia, con la vittoria andata al 24 bresciano di Vobarno Andrea Mabellini, in coppia con Virginia Lenzi, su una Citroen C3 Rally2 gommata Mrf
Ottima riuscita della manifestazione podistica <<Avis Run Montecatini Terme>> organizzata dall’ Avis comunale con la collaborazione tecnica della società Montecatini Marathon.
Purtroppo arriva una sconfitta pesante per le ragazze della Butera Clinic Nico Basket
Un mese e mezzo di preparazione, tra test fisici e tanto basket. In mezzo tre amichevoli (con Cecina in casa, con la Libertas Livorno e San Miniato in trasferta) e la stracittadina in Supercoppa del 9 settembre, tutte dai buoni risultati e con una crescita di gruppo notevole. Ma ora si fa sul serio...E i due punti contano davvero.
Nel weekend a cavallo fra fine settembre ed inizio ottobre prenderanno il via una buona parte dei campionati giovanili in Toscana che vedranno la presenza anche del Pistoia Basket 2000.
La Scherma Pistoia, sponsorizzata Chianti Banca, inaugura la stagione, le cui gare sono peraltro già iniziate, con una giornata dedicata ai ragazzi.
Raccontami un libro, di Ilaria Cecchi
Martedì 3 ottobre, alle 16 nella sala Gatteschi della biblioteca Forteguerriana sarà inaugurata la mostra documentaria.
PISTOIA - Acqubenecomune Pistoia e Valdinievole interviene dopo una sentenza del giudice di pace.
"Il giudice di pace di Pistoia, in persona di Mauro Innocenti, con sentenza n. 524 del 1.8.2023, accogliendo l'opposizione proposta da un utente della frazione Cireglio, ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo, per oltre 2.500 euro, che Publiacqua gli aveva notificato, e ha altresì condannato il gestore a rimborsare quanto in precedenza corrisposto dall'utente a tale titolo.
La causa aveva preso il via dall'opposizione presentata al giudice di pace da Luciano Innocenti, patrocinato dall'avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, al quale era stata addebitata, pur non risultando la fognatura collegata all'impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione (che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, non è dovuta, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta al sig. Innocenti, e anche a molti altri utenti, sia per la frazione Cireglio che per altre zone della città e della provincia di Pistoia, anche retroattivamente, con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi, asserendo che pur non risultando l'impianto dell'utente collegato alla fognatura e al servizio di depurazione, la relativa quota doveva comunque ritenersi dovuta, in base ai regolamenti di Publiacqua.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, Innocenti ha sostenuto invece la non addebitabilità della tariffa che era stata ingiunta, inerente la depurazione, per mancanza del relativo servizio; Publiacqua dal canto suo, chiedeva il rigetto della richiesta e che il giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Innocenti, asserendo che l'utente con la sottoscrizione del contratto di somministrazione avrebbe accettato le clausole ivi contenute, che comprendevano anche la tariffa di depurazione.
Il giudice di pace di Pistoia, pur ritenendo dovuta la tariffa per la fognatura, ha invece espressamente accolto quanto prospettato ed eccepito dall'avvocato Ponziani in ordine alla tariffa per la depurazione;
-in primo luogo che le somme non erano dovute per mancanza della controprestazione, vale a dire per mancanza del servizio di cui si chiedeva il pagamento, costituendo esse il corrispettivo di una prestazione commerciale, in sintonia con quanto sancito dalla giurisprudenza più recente sul punto ( che ha ritenuto irragionevole in tal caso l'imposizione dell'obbligo di pagamento della quota riferita a detto servizio);
-in secondo luogo, perché non era stata fornita da Publiacqua prova dell'esistenza e del relativo collegamento alla fognatura del servizio di depurazione, vale a dire del rapporto sottostante alle fatture emesse, le quali in quanto documenti di parte, unilaterali, allorchè vengano contestate, debbono essere giustificate da un adeguato supporto probatorio, in ordine alla sussistenza dei presupposti che hanno dato luogo agli addebiti in esse contenuti; e al riguardo, la documentazione prodotta dal gestore, depositata peraltro fuori termine, era da considerasi priva di qualunque valenza probatoria, in quanto formata e proveniente unilateralmente da una delle parti in causa.
Conseguentemente, il giudice di pace ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di depurazione con il decreto ingiuntivo, e ha altresì condannato il gestore al rimborso in favore dell'utente della somma da questo corrisposta fino al 2015, a titolo di depurazione, quantificata in euro 1.300.