Settimana di gare per una decina di runner della Silvano Fedi, con ottimi risultati ad allungare l’annata già super positiva del sodalizio biancorosso.
Si chiude con una sconfitta la seconda giornata di andata di Lba 2024/25 dell’Estra Pistoia Basket, che sul parquet dell’Unipol Arena di Casalecchio lotta per 40 minuti ma deve inchinarsi alla forza della Virtus Bologna, che chiude sul 84-68 dopo aver comandato nel punteggio per tutta la partita.
La stagione per la Scherma Pistoia 1894 – Chianti Banca si apre con un ottimo responso dalle sempre temutissime qualifiche regionali per i campionati italiani assoluti.
Vittoria, al 45° Rally Città di Pistoia, per Federico Gasperetti e Federico Ferrari (Citroen C3 Rally2), per quello che è il tris di allori per l’equipaggio della montagna pistoiese, dopo i successi ottenuti nel 2006 e 2016.
-Con la perfetta organizzazione della Montecatini Marathon e la collaborazione del gruppo Avis locale,si è corsa l’edizione numero nove della gara podistica ‘’Avis Run Montecatini Terme’’ sulla distanza di km 10 per i competitivi e di km 5 per i partecipanti alla ludico motoria.
La Scherma Pistoia 1894 ha ripreso l’attività in vista dei primi appuntamenti agonistici che bussano alle sue porte.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, contestualmente al lavoro che viene portato avanti ogni giorno dal lato sportivo per ottenere importanti risultati nel campionato 2024/25 di Lba, da mesi procede in maniera spedita anche il progetto di rafforzamento ed espansione del club.
E' stato organizzato un incontro fra il presidente biancorosso 𝐑𝐨𝐧 𝐑𝐨𝐰𝐚𝐧 ed il patron dei gigliati 𝐑𝐨𝐜𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐨.
Raccontami un libro, di Ilaria Cecchi
Una mostra tematica di uniformi, cimeli storici, cartoline, interi postali e tavole illustrative d’epoca.
PISTOIA - Acqubenecomune Pistoia e Valdinievole interviene dopo una sentenza del giudice di pace.
"Il giudice di pace di Pistoia, in persona di Mauro Innocenti, con sentenza n. 524 del 1.8.2023, accogliendo l'opposizione proposta da un utente della frazione Cireglio, ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo, per oltre 2.500 euro, che Publiacqua gli aveva notificato, e ha altresì condannato il gestore a rimborsare quanto in precedenza corrisposto dall'utente a tale titolo.
La causa aveva preso il via dall'opposizione presentata al giudice di pace da Luciano Innocenti, patrocinato dall'avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, al quale era stata addebitata, pur non risultando la fognatura collegata all'impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione (che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, non è dovuta, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta al sig. Innocenti, e anche a molti altri utenti, sia per la frazione Cireglio che per altre zone della città e della provincia di Pistoia, anche retroattivamente, con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi, asserendo che pur non risultando l'impianto dell'utente collegato alla fognatura e al servizio di depurazione, la relativa quota doveva comunque ritenersi dovuta, in base ai regolamenti di Publiacqua.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, Innocenti ha sostenuto invece la non addebitabilità della tariffa che era stata ingiunta, inerente la depurazione, per mancanza del relativo servizio; Publiacqua dal canto suo, chiedeva il rigetto della richiesta e che il giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Innocenti, asserendo che l'utente con la sottoscrizione del contratto di somministrazione avrebbe accettato le clausole ivi contenute, che comprendevano anche la tariffa di depurazione.
Il giudice di pace di Pistoia, pur ritenendo dovuta la tariffa per la fognatura, ha invece espressamente accolto quanto prospettato ed eccepito dall'avvocato Ponziani in ordine alla tariffa per la depurazione;
-in primo luogo che le somme non erano dovute per mancanza della controprestazione, vale a dire per mancanza del servizio di cui si chiedeva il pagamento, costituendo esse il corrispettivo di una prestazione commerciale, in sintonia con quanto sancito dalla giurisprudenza più recente sul punto ( che ha ritenuto irragionevole in tal caso l'imposizione dell'obbligo di pagamento della quota riferita a detto servizio);
-in secondo luogo, perché non era stata fornita da Publiacqua prova dell'esistenza e del relativo collegamento alla fognatura del servizio di depurazione, vale a dire del rapporto sottostante alle fatture emesse, le quali in quanto documenti di parte, unilaterali, allorchè vengano contestate, debbono essere giustificate da un adeguato supporto probatorio, in ordine alla sussistenza dei presupposti che hanno dato luogo agli addebiti in esse contenuti; e al riguardo, la documentazione prodotta dal gestore, depositata peraltro fuori termine, era da considerasi priva di qualunque valenza probatoria, in quanto formata e proveniente unilateralmente da una delle parti in causa.
Conseguentemente, il giudice di pace ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di depurazione con il decreto ingiuntivo, e ha altresì condannato il gestore al rimborso in favore dell'utente della somma da questo corrisposta fino al 2015, a titolo di depurazione, quantificata in euro 1.300.