Prosegue il calendario di iniziative di “Insieme per il sociale” presentato a inizio stagione da Estra Pistoia Basket e che, in occasione della partita di sabato 2 dicembre alle ore 19.30 contro GeVi Napoli, vive un altro momento significativo.
Tra gli ottomila partecipanti alla <<Firenze Marathon>> e i tremilatrecento arrivati vi sono anche diversi atleti di società della Valdinievole, ma il migliore di tutti è stato il rappresentante della Montecatini Marathon, Federico Badiani che sui km 42,197 della gara a concluso con un eccellente tempo fermando il cronometro sulle 2h40’37’.
A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo della durata di due mesi con la guardia Gerry Blakes per sopperire all’assenza di Jordon Varnado.
Al PalaPertini di Ponte Buggianese va in scena l’unico derby di questa stagione contro Agliana, recupero della della 7a giornata.
Con i suoi 31 punti ha dato una delle spinte decisive per la vittoria, storica, dell’Estra Pistoia al “Forum” di Assago contro l’EA7 Milano di domenica scorsa.
Nonostante la concomitanza con la ‘’Firenze Marathon’’ un buon numero di partecipanti ha preso parte alla edizione numero ventisette della <<Scarpinata podistica circolo Bugiani>> organizzata dal circolo Arci Bugiani di Pistoia.
Si è svolta presso il Tiro a segno nazionale di Pistoia, che l’ha organizzata, la Coppa dei campioni 2023, abbinata al settimo Trofeo del Granducato di Toscana e riservata alle pistole semiautomatiche e ai revolver, sulla distanza di 12,5 metri.
Fabo Herons Basket comunica con grande soddisfazione di avere raggiunto l'accordo con La T Tecnica in qualità di uniform official sponsor per il campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023-24.
Sarà inaugurata sabato 2 dicembre alle 17.30 nelle vetrine e negli spazi espositivi.
In esposizione a Palazzo Achilli a Gavinana, da sabato 2 dicembre fino a domenica 7 gennaio 2024.
PISTOIA - Acqubenecomune Pistoia e Valdinievole interviene dopo una sentenza del giudice di pace.
"Il giudice di pace di Pistoia, in persona di Mauro Innocenti, con sentenza n. 524 del 1.8.2023, accogliendo l'opposizione proposta da un utente della frazione Cireglio, ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo, per oltre 2.500 euro, che Publiacqua gli aveva notificato, e ha altresì condannato il gestore a rimborsare quanto in precedenza corrisposto dall'utente a tale titolo.
La causa aveva preso il via dall'opposizione presentata al giudice di pace da Luciano Innocenti, patrocinato dall'avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello, al quale era stata addebitata, pur non risultando la fognatura collegata all'impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione (che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, non è dovuta, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta al sig. Innocenti, e anche a molti altri utenti, sia per la frazione Cireglio che per altre zone della città e della provincia di Pistoia, anche retroattivamente, con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi, asserendo che pur non risultando l'impianto dell'utente collegato alla fognatura e al servizio di depurazione, la relativa quota doveva comunque ritenersi dovuta, in base ai regolamenti di Publiacqua.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, Innocenti ha sostenuto invece la non addebitabilità della tariffa che era stata ingiunta, inerente la depurazione, per mancanza del relativo servizio; Publiacqua dal canto suo, chiedeva il rigetto della richiesta e che il giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Innocenti, asserendo che l'utente con la sottoscrizione del contratto di somministrazione avrebbe accettato le clausole ivi contenute, che comprendevano anche la tariffa di depurazione.
Il giudice di pace di Pistoia, pur ritenendo dovuta la tariffa per la fognatura, ha invece espressamente accolto quanto prospettato ed eccepito dall'avvocato Ponziani in ordine alla tariffa per la depurazione;
-in primo luogo che le somme non erano dovute per mancanza della controprestazione, vale a dire per mancanza del servizio di cui si chiedeva il pagamento, costituendo esse il corrispettivo di una prestazione commerciale, in sintonia con quanto sancito dalla giurisprudenza più recente sul punto ( che ha ritenuto irragionevole in tal caso l'imposizione dell'obbligo di pagamento della quota riferita a detto servizio);
-in secondo luogo, perché non era stata fornita da Publiacqua prova dell'esistenza e del relativo collegamento alla fognatura del servizio di depurazione, vale a dire del rapporto sottostante alle fatture emesse, le quali in quanto documenti di parte, unilaterali, allorchè vengano contestate, debbono essere giustificate da un adeguato supporto probatorio, in ordine alla sussistenza dei presupposti che hanno dato luogo agli addebiti in esse contenuti; e al riguardo, la documentazione prodotta dal gestore, depositata peraltro fuori termine, era da considerasi priva di qualunque valenza probatoria, in quanto formata e proveniente unilateralmente da una delle parti in causa.
Conseguentemente, il giudice di pace ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di depurazione con il decreto ingiuntivo, e ha altresì condannato il gestore al rimborso in favore dell'utente della somma da questo corrisposta fino al 2015, a titolo di depurazione, quantificata in euro 1.300.